Statuto

STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Porto Torres

(Conforme al D.LGS 36/2021)

Approvato dall’Assemblea dei Soci

il 01 dicembre 2023

 

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.E’costituita, ai sensi e per gli effetti del primo libro del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021 e succ. mod. e integr., una associazione sportiva dilettantistica denominata “Tennis Club Porto Torres ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, in breve “A.S.D.”. Nel testo del presente Statuto è chiamata anche “Associazione”.

  1. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “Associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D.
  2. L’Associazione ha struttura e contenuti democratici, e la sua durata è illimitata. L’Associazione può essere dotata di personalità giuridica.
  3. L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell’Assemblea dei Soci adottata con la maggioranza prevista per l’assemblea straordinaria.

 

ART. 2 – SEDE

  1. L’Associazione ha sede in Italia, in Porto Torres (SS), in Viale delle Vigne presso Cittadella Sportiva.
  2. La Sede può essere trasferita in un altro luogo all’interno del territorio Italiano, con decisione assunta dall’ Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali.

ART. 3 – SCOPI E FINALITA’

  1. L’Associazione ha lo scopo di promuovere l’attività sportiva favorendone l’insegnamento e la pratica. Nello svolgimento della propria attività, l’Associazione è governata e opera nel rispetto di principi di democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli Associati. Tutti gli Associati hanno eguali diritti nel votare e partecipare all’elettività alle cariche associative nel rispetto dei principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e degli enti a questi aderenti. L’Associazione è un’ente di diritto privato, apolitica e non ha fini di lucro, pertanto ai sensi e per gli effetti dell’Art.8 del D.lgs 36/2021:
  2. a) eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio;
  3. b) è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

 

  1. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione è impegnata a presentare domanda di affiliazione alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e, ottenuta l’Affiliazione, mantenere il rapporto di Affiliato. L’associazione ha facoltà di affiliarsi, mediante regolare deliberazione del Consiglio Direttivo ad altre Federazioni Nazionali Sportive o Enti di promozione purchè non incompatibili con la FITP.

L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr..

L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza sportiva dilettantistica, connessa alle discipline, e più in generale alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del “Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche” tenuto dal “Dipartimento Sport” della “Presidenza del Consiglio dei Ministri” e gestito da “Sport e Salute S.P.A.”, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline. L’associazione ha come finalità precipua la pratica, agonistica e non, del tennis, del padel, beach-tennis, o del tennis in carrozzina e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre.

Nel perseguire dette finalità l’Associazione può svolgere le seguenti attività:

  1. a) promuovere e diffondere la tutela e lo sviluppo del tennis, del beach-tennis, del padel o del tennis in carrozzina, favorendo la partecipazione attiva degli Associati alla vita sportiva e ricreativa;
  2. b) organizzare attività sportive dilettantistiche, permettendo agli Associati di praticare sport a carattere ludico, amatoriale e dilettantistico;
  3. c) organizzare attività formative e didattiche – teoriche e pratiche – per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica del tennis, del beach-tennis, del padel o del tennis in carrozzina;
  4. d) realizzare ogni iniziativa utile o necessaria per lo sviluppo di tali attività;
  5. e) organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento, e alla pratica, anche a scopi formativi, del tennis, del beach-tennis, del padel o del tennis in carrozzina;
  6. f) provvedere alla assistenza continua dei propri Associati, allievi della scuola e non, attraverso l’impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato.

 

  1. Ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr., l’Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali, quali:
  2. a) acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina del tennis, del beach-tennis, del padel o del tennis in carrozzina, così come previsto dalla F.I.T.P . (Federazione Italiana Tennis e Padel);
  3. b) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
  4. c) svolgere occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa non esaustiva, si elencano talune attività:
  • svolgere manifestazioni aperte al pubblico, aventi per tema la pratica del tennis;
  • istituire corsi di preparazione a tutti i livelli delle discipline sportive praticate dalla Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione o stage per allenatori e tecnici;
  • gestire e/o organizzare centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • gestire e/o organizzare centri benessere o fisioterapici;
  • effettuare vendita di articoli sportivi;
  • pubblicare riviste, contenuti web e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.
  1. L’Associazione si impegna ad operare garantendo l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o della Federazione Italiana Tennis e Padel, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e succ. modif. e integr..
  2. L’Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, dagli organi competenti per legge.
  3. L’Associazione può collaborare o anche aderire ad altri enti, pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici e universitari con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. Può aderire a raggruppamenti, associazioni temporanee, e altre forme di iniziative congiunte con altri enti e/o società o soggetti giuridici ai fini della partecipazione a bandi pubblici e/o privati e acquisizione di risorse atte a partecipare ad iniziative coerenti con gli scopi associativi.

ART. 4 – AFFILIAZIONE/AGGREGAZIONE

  1. L’Associazione è impegnata a fare richiesta di affiliazione alla. Federazione Italiana Tennis e Padel. Con l’affiliazione l’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell’ I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché  a tutte le disposizioni statutarie della F.I.T.P. (Federazione Italiana Tennis e Padel) e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
  2. L’Associazione è impegnata ad applicare e attuare le norme dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Tennis e Padel nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle associazioni e società affiliate.

 ART. 5 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  2. a) quote associative ordinarie;
  3. b) contributi associativi di cui infra art. 5, c.2.;
  4. c) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  5. d) entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
  6. e) erogazioni liberali, sponsorizzazioni e contributi da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
  7. f) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
  8. g) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Associazione;
  9. h) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
  10. i) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
  11. j) ogni entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
  12. I fondi sono depositati presso l’Istituto bancario stabilito dal Consiglio Direttivo.
  13. Ai sensi dell’art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati a totale vantaggio del tennis, beach-tennis, del padel e del tennis  in carrozzina e in ogni caso per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
  14. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie l’Associazione provvederà a redigere l’apposito Rendiconto previsto dalla normativa vigente.
  15. Il patrimonio sociale è costituito:
  16. dagli impianti sportivi di proprietà dell’Associazione;
  17. dai trofei aggiudicati definitivamente in gare o dai premi;
  18. dal materiale e da ogni altro relativo attrezzo;
  19. dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
  20. da tutti gli altri beni mobili ed immobili, di proprietà della Associazione;
  21. dalle donazioni, lasciti e successioni.

ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

  1. Gli Associati sono obbligati al versamento della quota di Iscrizione una tantum e della quota Associativa. La quota non è restituibile in caso di recesso o di perdita di adesione. L’entità della quota di Iscrizione e della quota Associativa annuale è determinata da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo. Termini e modalità del pagamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e resi noti agli Associati tramite il Regolamento interno dell’Associazione.
  2. L’Associazione può esercitare attività volte al perseguimento dei propri scopi istituzionali, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici da parte degli Associati ai sensi dell’art. 148, c. 3 T.U.I.R. 917/86 e succ. modif. e integr.. Tali attività generano il pagamento da parte degli Associati di contributi, relativi alle attività sportive, necessari alla copertura dei costi di diretta imputazione.
  3. Le attività di cui al precedente comma 2, sono determinate in modo analitico ed esaustivo dal Consiglio Direttivo.
  4. Ai sensi dell’art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, la quota e/o i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non sono rivalutabili.

ART. 7 – ASSOCIATI – ATLETI AGGREGATI – TESSERATI SOSTENITORI NON ASSOCIATI

  1. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche senza distinzione di età, sesso, nazionalità, credo politico e religione, che intendano partecipare alle attività sociali e/o sportive e/o ricreative svolte dall’Associazione e che ne facciano richiesta, e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
  2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della Federazione Italiana Tennis e Padel e dei relativi organi e tesserati.
  3. Il soggetto che intenda far parte dell’Associazione presenta domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo. Nella domanda sono indicati dati anagrafici, recapiti, indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, indirizzo di posta elettronica certificata se disponibile. In tale richiesta, l’aspirante Associato dichiara di condividere le finalità dell’Associazione e di conoscerne Statuto e Regolamenti, e si impegna espressamente a osservarli.
  4. La qualità di Associato si acquisisce all’atto dell’accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, o del Presidente o Consigliere a ciò delegato dal Consiglio stesso. Qualora la richiesta dell’aspirante Associato fosse respinta, tale decisione deve essere sempre motivata e comunicata al richiedente.
  5. La deliberazione di ammissione del nuovo Associato è registrata tempestivamente nel libro degli Associati dell’Associazione, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
  6. La qualifica di Associato è distinta e propedeutica all’obbligatoria acquisizione della qualifica di “tesserato” della Federazione Italiana Tennis e Padel, a cui provvede l’Associazione curando di far tesserare (o verificandone il tesseramento presso altra Associazione affiliata) il proprio Associato con la specifica qualifica di atleta, dirigente, istruttore o tecnico, o socio,  alla Federazione Italiana Tennis e Padel.  La qualifica di Associato dà diritto a partecipare alla vita dell’Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
  7. La domanda di ammissione ad Associato è sottoscritta dall’Associato stesso se maggiorenne. La domanda del soggetto minorenne è sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenne ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall’Associato minorenne che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr..
  8. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l’Associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
  9. Il rapporto di Associato si intende tacitamente rinnovato se l’Associato non manifesta espressa volontà di cessazione del rapporto associativo, o non siano intervenuti provvedimenti disciplinari di radiazione.
  10. Il domicilio degli Associati, per tutti i rapporti con l’Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal “Libro degli Associati” dov’è registrato l’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione o successivamente notificato all’Associazione stessa; è onere dell’Associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
  11. Tutti gli Associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, gli Associati hanno:

  • il diritto a partecipare alle attività sociali e ad ogni attività promossa dalla Associazione;
  • il diritto di usufruire di tutti i servizi della Associazione posti a disposizione degli Associati stessi e di frequentare i locali e gli spazi messi a disposizione degli Associati;
  • gli Associati maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea purchè in regola con le quote associative; ai fini del rispetto del principio di democraticità e sulla base del parere del Collegio di Garanzia del Coni del 29 settembre 2023 è garantita l’apertura all’ammissione all’Associazione, e dunque alla partecipazione all’assemblea e al diritto di voto – per il tramite dei genitori – anche per tutti gli associati minorenni.
  • gli Associati maggiorenni in regola con le quote associative hanno il diritto di candidarsi, alle cariche Sociali;
  • il diritto di esaminare i Libri Sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non rendere eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio.
  1. Gli Associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote sociali e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
  2. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Pertanto non hanno diritto a riparto o suddivisione di patrimonio, né in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di cessazione del rapporto associativo.
  3. Gli Associati, con l’adesione all’Associazione, si impegnano a:
  • conoscere, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell’Associazione, e rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
  • contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità sociali;
  • svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, con spirito di servizio;
  • rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell’ I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni impartite da FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel);
  • svolgere le attività preventivamente concordate;
  • mantenere comportamenti conformi allo spirito al decoro e alle finalità della Associazione;
  • utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.
  1. L’Associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l’adozione di eventuali sanzioni.
  2. La qualifica di Associato si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni Associato può recedere dall’Associazione con semplice comunicazione non motivata, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell’Associato comporta decadenza dello stesso da qualsiasi carica Associativa ricoperta le cui modalità e tempistiche sono descritte secondo i termini fissati dal regolamento associativo. Gli Associati che abbiano comunicato il recesso non hanno diritto ad alcuna restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l’Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Contro il provvedimento l’Associato può opporre appello al Collegio dei Probiviri che, convocato l’Associato interessato, procede in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’appello. L’Associato radiato non può essere più ammesso. La radiazione opera automaticamente e contestualmente se l’Associato subisse provvedimento di radiazione alla Federazione Italiana Tennis e Padel o da altro organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP.
  3. Ciascun Associato è tenuto al pagamento della quota sociale con il rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Consiglio Direttivo. Il rapporto sociale è automaticamente sospeso se l’Associato non provveda al pagamento della quota sociale stabilita entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Direttivo. Gli Associati morosi perdono la qualifica di Associato al protrarsi della morosità per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota. In caso di protrarsi del ritardo nel pagamento, l’Associazione provvede a metter in mora l’Associato debitore e concedergli un termine di 30 giorni per regolarizzare il proprio pagamento. Trascorso il termine della formale messa in mora, si procede alla cancellazione dell’Associato moroso dal libro degli Associati.
  4. Può essere prevista la qualifica di Atleta Aggregato prevista per atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell’Associazione; essi devono essere in possesso di tessera federale e non hanno diritto di voto nell’Assemblea degli Associati.
  5. Può essere prevista la qualifica di Sostenitore non Associato prevista per i tesserati che intendono sostenere l’attività dell’Associazione senza necessariamente partecipare ai regolamenti associativi ed alle attività sociali e sportive. Il Sostenitore non Associato non ha diritto di voto nell’Assemblea degli Associati.

ART. 8 – TESSERATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL

  1. I tesserati sono i soggetti che esercitano l’attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti adottati dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Al tesseramento provvede l’Associazione inquadrando l’Associato nelle categorie secondo le competenze e abilitazioni dello stesso, in coerenza alle previsioni regolamentari della Federazione Italiana Tennis e Padel
  2. L’Associazione è obbligata a tesserare alla F.I.T.P tutti gli Associati che praticano presso i propri impianti il tennis, beach-tennis, padel e il tennis in carrozzina, se non già tesserati direttamente a F.I.T.P. o per il tramite di altra Associazione o Società Sportiva Dilettantistica affiliata o aggregata.
  3. Per provvedere al tesseramento presso F.I.T.P. l’Associato deve presentare formale richiesta sulla modulistica o direttamente sul portale predisposto dalla F.I.T.P.. Detta richiesta è firmata dall’Associato stesso se maggiorenne. Il tesseramento del minorenne avviene previa presentazione di espressa richiesta sulla modulistica predisposta dalla F.I.T.P e sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenne ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall’Associato minorenne che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr..
  4. Gli Associati perché si provveda al tesseramento presso F.I.T.P. pagano anticipatamente, e per il tramite dell’Associazione, la Quota F.I.T.P. prevista per il tesseramento, in funzione della categoria o delle categorie di tesseramento richiesto.
  5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021 e ss. mm. e ii..

 ART. 9 – ORGANI

  1. Gli Organi della Associazione sono costituiti da:
  2. l’Assemblea degli Associati;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale dell’Associazione;
  5. il VicePresidente;
  6. il Segretario.

Sono inoltre organi della Associazione, se nominati dalla Assemblea degli Associati;

  1. l’Organo di Controllo;
  2. il Collegio dei Probiviri.

 ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

  1. L?Assemblea degli Associati è la riunione in forma collegiale degli Associati; è costituita da tutti gli Associati maggiorenni, che siano in regola con il pagamento della quota associativa; è il massimo organo deliberativo della Associazione; può essere Ordinaria o Straordinaria.
  2. Ai sensi dell’art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, ogni Associato ha diritto ad un voto; può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Associato, purché entrambi in regola con il pagamento della quota associativa. Nessun Associato può ricevere più di due deleghe.
  3. All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative. Essa rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  4. La convocazione dell’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, avviene con pubblicazione della convocazione affissa nella sede dell’Associazione e mediante lettera raccomandata o posta elettronica o posta elettronica certificata da indirizzare, almeno quindici giorni prima della data prescelta per la riunione, a ciascun Associato avente diritto di parteciparvi. Alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.
  5. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è inizialmente presieduta dal Presidente dell’Associazione e si intende regolarmente costituita sulla base del numero di Associati presenti in base alla tipologia di Assemblea. Il Presidente dell’Associazione può proporre di procedere con la nomina a maggioranza di un Presidente dell’Assemblea e di un Segretario dell’Assemblea cui spetta la redazione del verbale. In caso di nomina con parità di voti vengono eletti per le rispettive cariche gli Associati con la maggiore anzianità associativa ed in subordine con la maggiore anzianità
  6. Il Presidente dell’Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Associati scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In casi di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno degli Associati alla redazione verbale.
  7. L’Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. L’Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali e ogni deliberazione concernente persone. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente della Assemblea e da chi lo ha redatto, è conservato agli atti della Associazione e ogni Associato può prenderne visione.

 ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA

  1. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, e, in caso di assenza o di inadempimento, dal VicePresidente, con delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per la approvazione del Rendiconto economico e finanziario.
  2. L’Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dagli Associati con diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea si intende idonea a deliberare qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.
  3. Il Consiglio Direttivo può decidere di convocare l’Assemblea che si riunisce e validamente delibera anche con la presenza di Associati mediante mezzi di videocomunicazione, svolgendosi quindi in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Tale modalità deve essere eventualmente esplicitata già nell’avviso di convocazione dell’Assemblea che il Presidente invia agli Associati nei tempi previsti dal presente statuto.
  4. L’Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale degli Associati con diritto di voto presenti o rappresentati.
  5. Sono compiti della Assemblea Ordinaria:
  6. l’approvazione del Rendiconto Preventivo e Consuntivo;
  7. la discussione e l’approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Presidente o in sua vece da un componente indicato dal Consiglio Direttivo;
  8. l’elezione del Presidente della Associazione, del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, a scrutinio segreto e con distinte votazioni; in caso di votazioni con parità di voti per due o più candidati viene eletto l’Associato con maggiore anzianità associativa ed in caso di ulteriore parità viene eletto l’Associato con maggiore anzianità anagrafica;
  9. l’approvazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all’espletamento delle attività associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021, proposti dal Consiglio Direttivo;
  10. ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea Straordinaria o di altri Organi sociali.

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAODINARIA

  1. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un decimo del totale degli Associati con diritto di voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
  2. L’Assemblea Straordinaria di prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno un terzo del totale degli Associati. L’Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno metà del totale degli Associati presenti o rappresentati.
  3. Per deliberare modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto occorre la presenza di tre quarti dei Soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno la metà dei presenti o rappresentati.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
  5. L’ Assemblea Straordinaria delibera su:
  6. le modifiche da apportare allo Statuto;
  7. le questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento della Associazione;
  8. lo scioglimento della Associazione e la nomina del Liquidatore.
  9. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme dei precedenti articoli sull’Assemblea Ordinaria.

ART. 13 – IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE

  1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dalla Assemblea generale tra gli Associati maggiorenni; dura in carica due anni; è il Rappresentante Legale dell’Associazione, e rappresenta agli effetti di legge l’Associazione stessa; convoca le Assemblee degli Associati e il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il Rendiconto Consuntivo e di Previsione da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli Associati e dichiara aperte le Assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo, o, in difetto, dal Consigliere avente maggiore anzianità come Associato; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Associato, la presidenza dell’Assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due.
  2. Il Vice Presidente della Associazione è eletto durante la prima riunione di Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei Consiglieri; coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese della Assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.
  3. L’elezione del Presidente si svolge contestualmente alla elezione del Consiglio Direttivo, con elezioni successive e separate: prima quella del Presidente, poi quella del Consiglio Direttivo, e contestualmente dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri. L’Assemblea può deliberare comunque di procedere a votazione congiunta per tutte le cariche sociali.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente della Associazione, che lo presiede; il Vicepresidente; sette consiglieri (o comunque un numero dispari compreso tra 3 e 9) secondo quanto sarà deliberato eventualmente, in sede di elezione, dall’Assemblea degli Associati.
  2. I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea degli Associati tra gli Associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
  3. Possono ricoprire le cariche sociali i soli Associati in regola con il pagamento delle quote Associative, che siano maggiorenni; non ricoprano cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle discipline dilettantistiche dell’attività sportiva, o disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I.; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi; e non siano stati assogettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni determinate da provvedimenti passati in giudicato, per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
  4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
  5. attuare le deliberazioni della Assemblea e dirigere la Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  6. prendere tutte le deliberazioni occorrenti per la amministrazione e conduzione della Associazione, inclusi la assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria, determinare e interrompere contratti di collaborazione sotto qualsiasi forma, accettare che l’Associazione si avvalga delle prestazioni di volontari;
  7. stabilire la convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Associati, indicandone data e ordine del giorno, almeno una volta all’anno e convocare la Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati;
  8. redigere la proposta di Rendiconto consuntivo e previsionale dell’Associazione, e la proposta dell’importo delle quote di iscrizione e delle quote sociali;
  9. stabilire i termini e le modalità di pagamento delle quote associative e dei contributi associativi;
  10. determinare i corrispettivi per le prestazioni inerenti gli scopi e le finalità associativi e offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
  11. esaminare le domande di ammissione degli aspiranti Associati, e deliberarne l’accettazione, ovvero deliberare di delegare tale funzione al Presidente, o al VicePresidente, o ad altro Consigliere a ciò delegato;
  12. nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
  13. deliberare sulla decadenza ed esclusione degli Associati, nonché adottare i provvedimenti di esclusione e disciplinari verso gli Associati, qualora si dovessero rendere necessari.
  14. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri: qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un VicePresidente, o in assenza anche di questi, da un Consigliere in ordine di anzianità come Associato, o ancora in subordine, dal Consigliere più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, e, in caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Associazione.
  15. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione. Ciascun consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.

I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio.

ART. 15 – IL SEGRETARIO

  1. Il Segretario è nominato dal Consiglio eventualmente anche tra Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato, o viene sostituito con delibera dello stesso Consiglio Direttivo.
  2. Il Segretario collabora con il Presidente e cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, ha inoltre la responsabilità di far osservare la disciplina interna della Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

  1. L’Assemblea Ordinaria ha la facoltà di nominare l’Organo di Controllo che può essere costituito sia in forma monocratica che collegiale, resta in carica per 2 anni, ed i membri sono rielegibili. Quando l’Assemblea determina di eleggere un Organo di Controllo l’elezione avviene contestualmente all’elezione degli altri Organi Sociali.
  2. L’Organo Collegiale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. I Sindaci effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione.
  3. All’Organo di controllo è affidata anche la revisione contabile.
  4. L’Organo di Controllo ha il compito di:
  5. a) vigilare sulla gestione amministrativa, sulla corrispondenza, sulle scritture contabili e sul rispetto delle norme statutarie;
  6. b) vigilare sul rendiconto di esercizio, esprimendo al termine il proprio parere all’approvazione su apposita relazione che comporrà il fascicolo di Rendiconto Consuntivo da presentare all’Assemblea degli Associati per l’approvazione;
  7. c) partecipare alle Assemblee degli Associati;
  8. d) riunirsi almeno una volta l’anno nonché qualora lo ritenga opportuno, per le verifiche contabili ed amministrative,;
  9. e) la sintesi delle attività svolte in tutte le adunanze e le verifiche eseguite è riportata su un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.

ART. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. L’Assemblea Ordinaria degli Associati può nominare tra gli Associati stessi il Collegio dei Probiviri.
  2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni ed i membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e due supplenti. Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dagli Associati ed a comminare le sanzioni relative. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono applicate dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili secondo quanto stabilito dallo statuto e dai Regolamenti F.I.T.P

ART.18 – DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

  1. I titolari degli Organi Associativi decadono:
  2. a) per dimissioni o morte;
  3. b) per perdita della qualità di Associato, ad eccezione del Segretario e dei Componenti l’Organo di Controllo, che possono essere non Associato;
  4. c) per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
  5. La revoca viene deliberata dalla Assemblea degli Associati, sentito il Componente di Organo Associato per la quale è proposta.
  6. Il venir meno per qualsiasi causa del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente art.13.

4.Il venir meno per qualsiasi causa di un altro componente degli Organi Associativi determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo. Quando trattasi del Segretario si opera come previsto per la nomina di detto Organo.

ART. 19 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

  1. L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle cariche elettive alla F.I.T.P. e, ove previsto, al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche, mediante trasmissione di copia del verbale nelle forme anche telematiche espressamente previste dagli specifici regolamenti.
  2. L’Associazione si impegna comunque a trasmettere, in via telematica nelle forme espressamente previste dagli specifici regolamenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione alla F.I.T.P. riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

ART. 20 – CARICHE ASSOCIATIVE

  1. Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell’espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso, nel rispetto dei limiti e modalità fissati dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
  2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
  3. coloro che non siano cittadini italiani (è ammessa deroga se residenti stabilmente in Italia da più di 10 anni);
  4. coloro che non siano maggiorenni;
  5. coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
  6. coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I o da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, ad esso aderenti;
  7. coloro che ricoprono qualunque altra carica elettiva presso altra ASD o SSD nell’ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
  8. La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti. In ogni caso a parità di voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Tuttavia, qualora si fossero rese vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea si dovrà entro 30 giorni convocare l’Assemblea per il rinnovo dell’intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del mandato.

 ART. 21 – ESERCIZIO FINANZIARIO

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
  2. Ai sensi dell’art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, il Consiglio Direttivo redige annualmente sia il Rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta secondo la vigente normativa, sia il rendiconto di previsione, e li sottopone all’Assemblea Ordinaria per l’approvazione, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  3. Il Rendiconto deve essere accompagnato da una relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo.

ART. 22 – SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE

DEL PATRIMONIO

  1. L’Associazione si scioglie per valida deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati convocata ai sensi del precedente art. 12.
  2. In caso di scioglimento, tutto il patrimonio sociale che rimanesse dopo l’estinzione dei debiti, dovrà essere devoluto ai sensi dell’Art. 7.1, lettera h), D.Lgs.36/2021, ad altre associazioni/enti senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità sportive, sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  3. L’individuazione delle strutture cui devolvere il patrimonio sociale sarà effettuata dall’Assemblea Straordinaria dell’Associazione, o, in difetto, dalla F.I.T.P

 ART. 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

  1. Tutte le controversie insorgenti tra la società ed i soci e tra i soci medesimi, anche se promosse da amministratori o sindaci (ove nominati), ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ed all’attività istituzionale, saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.
  2. La domanda di ammissione all’Associazione dovrà prevedere la seguente clausola compromissoria nella quale l’Associato dichiara di conoscere il contenuto dello Statuto dell’Associazione e si impegna a rimettere al Collegio Arbitrale di cui ali’art.31- comma 1 del presente Statuto la risoluzione di tutte le controversie originate dall’attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza funzionale degli organi di giustizia federali o associativi

ART. 24 – NORME DI RINVIO

  1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della F.I.T.P, le norme degli artt. 36 e seguenti del codice civile e quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

 

Porto Torres , 01/12/2023

 

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